Mobbing: atti persecutori sistematici e prolungati nel tempo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 dicembre 2019, n. 32381, ha stabilito che il mobbing lavorativo è configurabile ove ricorrano 2 elementi: quello oggettivo, integrato da una pluralità di comportamenti del datore di lavoro, e quello soggettivo, integrato dall’intendimento persecutorio del datore medesimo. Quest’ultimo richiede che siano posti in essere atti contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore o di un suo preposto o di altri dipendenti, comunque sottoposti al potere gerarchico dei primi 2.

 

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