Mansioni ulteriori: nessun compenso aggiuntivo se rientrano nel profilo professionale del Ccnl

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 15 febbraio 2021, n. 3816, ha stabilito che il lavoratore che, nel rispetto della professionalità e della qualificazione contrattuale conseguite, sia, nel corso del rapporto, adibito dal datore di lavoro allo svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle originariamente assegnategli, non ha diritto, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, alla corresponsione di un compenso aggiuntivo, a meno che i compiti espletati in concreto integrino una mansione ulteriore rispetto a quella che il datore può esigere in forza dell’articolo 52, D.Lgs. 165/2001, tale essendo quella mansione che esula dal profilo professionale delineato dalla contrattazione collettiva.

Nella fattispecie veniva rigettata la domanda di alcuni infermieri volta a ottenere la corresponsione di un’indennità aggiuntiva per aver svolto mansioni ulteriori rispetto a quelle assegnate in precedenza – senza peraltro allegare alcun aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione resa – ma pur sempre rientranti nel medesimo inquadramento professionale delineato dalle parti collettive.

 

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