Mancata fruizione ferie da parte del dirigente: non spetta indennità sostituiva

La Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, con sentenza 10 ottobre 2017, n. 23697, ha stabilito che il dirigente ha il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro. A fronte di ciò, qualora non eserciti il potere di auto-attribuzione e non fruisca, quindi, del periodo di riposo annuale, non può chiedere, a seguito del licenziamento, l’indennità sostitutiva, salvo che non provi di non avere potuto fruire delle ferie per esigenze aziendali eccezionali e obiettive.

 

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