La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 16 marzo 2025, n. 6990, ha ritenuto che la mancata o carente formazione dell’apprendista, se qualificata dalla gravità dell’inadempimento, comporta la nullità del contratto per mancanza di causa, con la trasformazione sin dall’inizio del contratto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo indeterminato; sicché al lavoratore dev’essere riconosciuto ex tunc il trattamento giuridico ed economico previsto dagli accordi collettivi, con riferimento a quest’ultimo tipo contrattuale.
Mancata o carente formazione dell’apprendista: nullità del contratto e trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
di Redazione
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