La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 30 luglio 2024, n. 21351, ha stabilito che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante un periodo di malattia, configura una violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede. Anche se l’attività svolta al di fuori del lavoro può far presumere che la malattia sia inesistente, il principio si applica anche quando, considerando preventivamente la natura della patologia e il ruolo professionale, tale attività potrebbe compromettere o ritardare la guarigione o il rientro al lavoro.
Malattia: lo svolgimento di altra attività lavorativa viola gli obblighi contrattuali
di Redazione
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