Liquidazione unitaria del danno e personalizzazione del risarcimento

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 giugno 2022, n. 20384, ha stabilito che il carattere unitario della liquidazione preclude la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l’obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità dell’atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l’incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione. Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la condanna di un’Asl locale al risarcimento dei danni in relazione al comportamento lesivo in più occasioni posto in essere dal primario della struttura ai danni di un dirigente medico, con riguardo al danno alla professionalità che la Corte di merito correttamente ha affermato essere riconducibile al danno non patrimoniale e così risarcito nella componente relativa al danno biologico, escludendo, tuttavia, la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da mancata qualificazione.

 

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