L’indennità di disponibilità per non somministrazione ha natura retributiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 8 gennaio 2019, n. 181, ha stabilito che l’indennità di disponibilità ex articolo 32, Ccnl agenzie di somministrazione di lavoro, contrattualmente dovuta dalle agenzie nei periodi di non somministrazione ai propri lavoratori contrattualizzati a tempo indeterminato, non è uno strumento di sostegno al reddito, ma un istituto contrattuale di natura retributiva utile ai fini del calcolo del risarcimento ex articolo 18, dovuto al lavoratore illegittimamente licenziato.

 

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