Limite massimo di ore di Cigs autorizzabili per crisi e riorganizzazione aziendale

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 16 del 28 agosto 2017, ha ricordato che dal 24 settembre 2017 trova piena applicazione l’articolo 22, comma 4, D.Lgs. 148/2015, in base al quale le ore di sospensione dal lavoro per Cigs per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale possono essere autorizzate soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato. La circolare offre inoltre indicazioni in merito al calcolo del limite di ore di sospensione e precisa che la disposizione di cui all’articolo 22 trova applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre.

 

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