Licenziamento: si perfeziona solo quando giunge all’indirizzo del destinatario

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 marzo 2017, n. 8136, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente che pure è venuto a conoscenza dell’intento espulsivo del datore prima che quest’ultimo esaminasse le sue controdeduzioni depositate in qualità di incolpato, dovendosi ritenere che il licenziamento è atto recettizio nei confronti del lavoratore e, in quanto tale, produttivo di effetti soltanto dal momento in cui perviene all’indirizzo del destinatario: ne consegue che l’essere stato preannunciato a un terzo con messaggio confidenziale solo a lui indirizzato e non destinato anche al lavoratore non può farlo considerare come già perfezionatosi solo perché il lavoratore medesimo ne sia fortuitamente venuto a conoscenza.

 

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