La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 maggio 2016, n.10252, ha deciso che il principio di immodificabilità della contestazione dell’addebito opera anche nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto: il datore di lavoro non può quindi modificare l’addebito e invocare un diverso e minore periodo di comporto legato all’ipotesi di comporto breve. Il principio infatti ha la funzione di garanzia giuridica per il lavoratore, il quale vedrebbe altrimenti lesa la possibilità di contestare la risoluzione, pertanto opera in qualsiasi ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo. La Cassazione conferma l’illegittimità del licenziamento, in quanto non potevano rientrare nel prospetto anche le assenze dedotte solo in giudizio e diverse da quello che l’azienda riteneva importanti ai fini del recesso.
Licenziamento per superamento comporto: immodificabilità della contestazione
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