Licenziamento nelle organizzazioni di tendenza

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 3 luglio 2017, n. 16349, ha stabilito che la disciplina per le c.d. “organizzazioni di tendenza” dalla L. 108/1990, articolo 4, che esclude l’operatività della tutela reale L. 300/1970, articolo 18, nel testo vigente al tempo del licenziamento, è derogatoria della regola generale di piena riparazione della lesione inferta al diritto soggettivo al lavoro di cui all’articolo 4 Costituzione, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che la stessa non è applicabile ove non sia escluso il carattere imprenditoriale dell’organizzazione di tendenza. I caratteri dell’imprenditorialità, da accertarsi in concreto, postulano che: l’attività sia svolta con economicità, cioè che sia diretta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi e non semplicemente rivolta al perseguimento di fini sociali dell’ente; sussista una compiuta autonomia gestionale, implicante poteri deliberativi, ampia libertà di azione e organizzazione, separata da quella dell’ente; vi sia autonomia finanziaria, consistente nella tendenziale capacità di trarre i mezzi necessari alla copertura dei costi (e un eventuale utile) dai ricavi delle attività produttive, e non da sovvenzioni sistematiche; vi sia autonomia contabile, caratterizzata dalla redazione di bilanci separati per il controllo dell’economicità della gestione.

 

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