Licenziamento disciplinare: tutela in caso di sproporzione tra infrazione e sanzione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 9 maggio 2022, n. 14667, ha ritenuto che nel caso di licenziamento disciplinare intimato per una pluralità di distinti e autonomi comportamenti, solo alcuni dei quali risultino dimostrati, l’insussistenza del fatto si configura qualora possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva o se si realizzi l’ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità, con la necessità di operare, comunque, una valutazione di proporzionalità tra la sanzione e i comportamenti dimostrati. Ne consegue che, nell’ipotesi di sproporzione tra sanzione e infrazione, va riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta dimostrata non coincide con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi o i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa, ricadendo la proporzionalità tra le “altre ipotesi” di cui all’articolo 18, comma 5, L. 300/1970, come modificato dall’articolo 1, comma 42, L. 92/2012, per le quali è prevista la tutela indennitaria c.d. forte.

 

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