Licenziamento dirigente: anche i bonus annuali nell’indennità di mancato preavviso

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 giugno 2017, n. 15380, ha stabilito che l’articolo 2121 cod. civ. prescrive che l’indennità di cui all’articolo 2118 cod. civ. deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese. È dunque pacifico che i compensi erogati annualmente in relazione ai risultati raggiunti non possono essere unilateralmente esclusi da quelli che rientrano nella base di calcolo dell’indennità di mancato preavviso, salva l’ipotesi in cui sia stato diversamente previsto da un accordo intercorso tra le parti.

 

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