Licenziamento per condotte al di fuori del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 novembre 2016, n. 24259, ha stabilito che solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso può integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente, diversamente, non configurandosi neppure obbligo alcuno di diligenza e/o di fedeltà ex articoli 2104 e 2105 cod. civ. e, quindi, sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell’articolo 2106 cod. civ.; condotte costituenti reato possono – anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso – integrare giusta causa di licenziamento, sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza.

 

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