Licenziamento per condotte extralavorative: il giudice civile accerta solo la legittimità

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 dicembre 2017, n. 30328, ha stabilito che, una volta riconosciuta la rilevanza disciplinare di condotte extralavorative che possono ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso, a fronte di una sentenza di patteggiamento, il giudice civile non deve riesaminare i fatti così come accertati dal giudice penale, se non per verificarne l’idoneità degli stessi a ledere il vincolo fiduciario.

 

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