Licenziamento collettivo: richiesta di annullamento per violazione criteri di scelta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 22 maggio 2019, n. 13871, in tema di licenziamento collettivo, ha stabilito che il relativo annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’articolo 5, L. 223/1991, non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati, ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi.

 

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