Licenziamento in caso di rapporti economici con clienti dell’azienda

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 7 settembre 2016, n. 17708, ha stabilito la legittimità del licenziamento disciplinare inflitto al dipendente che intrattiene rapporti economici personali con i clienti della società datrice di lavoro ricavandone vantaggi personali, laddove detta condotta ne compromette l’indipendenza, l’imparzialità e la correttezza necessarie per l’adempimento delle funzioni. Quando l’incolpato è dipendente di un istituto di credito l’idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, rilevando la lesione dell’affidamento che, non solo il datore, ma anche il pubblico, ripongono nella lealtà e correttezza dei funzionari.

 

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