Legittimo il licenziamento per danno potenziale all’azienda

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 13 febbraio 2017, n. 3739, ha stabilito che il prestatore deve astenersi dal compiere non solo gli atti espressamente vietati, ma anche quelli che, per la loro natura e per possibili conseguenze, risultano in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno.

 

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