Lavoro nelle festività infrasettimanali: provvedimento aziendale nullo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 23 novembre 2017, n. 27948, ha deciso che il provvedimento con cui il datore di lavoro impone al dipendente di prestare l’attività lavorativa nelle festività infrasettimanali in violazione della L. 260/1949 (nella specie, nelle giornate dell’8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 6 gennaio, con la maggiorazione dei compensi prevista per il lavoro straordinario), è nullo e integra un inadempimento parziale del contratto di lavoro, sicché l’inottemperanza del lavoratore è giustificata in base al principio “inadimplenti non est adimplendum” ex articolo 1460 cod. civ. e sul rilievo che gli atti nulli non producono effetti, dovendosi escludere che i provvedimenti aziendali siano assistiti da una presunzione di legittimità che ne imponga l’ottemperanza fino a contrario accertamento in giudizio.

 

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