Lavoratore disabile: trasformazione del contratto e dimostrazione del danno

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 novembre 2024, n. 28657, ha stabilito che la stipula di contratti a tempo determinato con lavoratori disabili è legittima quando rientra nei parametri delle convenzioni stabilite dall’articolo 11, L. 68/1999, che mirano a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili regolamentando le modalità di assunzione da parte del datore di lavoro. Al di fuori di un contratto a tempo determinato finalizzato a beneficiare il lavoratore disabile (come previsto dalla legge), qualsiasi altra forma di modifica unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro è vietata. Tuttavia, il riconoscimento del danno al lavoratore dipende dalla dimostrazione da parte di quest’ultimo di aver subito un danno a causa di una variazione dell’orario di lavoro. Nel caso in esame, il lavoratore aveva solo allegato che il datore di lavoro aveva unilateralmente modificato la collocazione temporale della sua prestazione lavorativa rispetto a quanto indicato nel contratto individuale.

 

 

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