Interruzione della prescrizione solo con azione in sede giudiziaria

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2018, n. 1159, ha deciso che gli atti interruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell’articolo 2943, comma 4, cod. civ., consistono in atti recettizi, con cui il titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso. La prescrizione dell’azione di annullamento è difatti insuscettibile di interruzione mediante semplice atto di messa in mora, essendo all’uopo necessaria la proposizione dell’azione in sede giudiziaria. Il dipendente che ottiene l’incentivo all’esodo e rassegna le dimissioni non può più impugnarle dopo 5 anni, non avendo egli proposto azione giudiziaria nei termini di legge.

 

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