Infortunio sul lavoro e nozione di causa violenta

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 3 settembre 2021, n. 23894, ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, l’azione violenta idonea a determinare, ex articolo 2, D.P.R. 1124/1965, una patologia riconducibile all’infortunio protetto deve operare come causa esterna, che agisce con rapidità e intensità, in un brevissimo arco temporale, o comunque in una minima misura temporale, non potendo ritenersi indennizzabili come infortuni sul lavoro tutte le patologie che trovino causa nell’affaticamento, costituente normale conseguenza del lavoro. Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto inammissibili le censure avverso la sentenza di merito, perché finalizzate a sovvertire l’accertamento in fatto relativo all’attività svolta dal de cuius, soggetto di giovane età e in buone condizioni di salute e senza alcuna predisposizione morbosa, nel giorno del decesso e la sussistenza a suo carico di preesistenti patologie, in assenza di un esame autoptico che ne riconducesse la morte a una causa di lavoro con sufficiente grado di certezza.

 

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