Infortunio: criteri di calcolo del danno biologico differenziale

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 ottobre 2016, n. 20807, ha ritenuto che l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 cod. civ. consente di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali nei casi in cui gli interessi compresi nell’area del contratto presentino (anche) carattere non patrimoniale e siano presidiati da diritti inviolabili della persona, risultando come corollario la necessità di una distinzione delle poste anche nella liquidazione del danno-conseguenza: ne consegue che in caso di incidente sul lavoro non appare corretta la pretesa del datore di vedere sottratto, ai fini del computo del danno c.d. differenziale, dall’importo del danno non patrimoniale/biologico (anche) quanto indennizzato dall’Inail alla lavoratrice per le conseguenze patrimoniali dell’infortunio, dovendosi ritenere corretto l’operato del giudice di merito che, determinato il valore capitale della rendita, ha distinto la quota-capitale relativa nel sistema assicurativo al danno biologico da quella inerente al danno patrimoniale e ha liquidato il danno differenziale per poste omogenee, rispettivamente non patrimoniale e patrimoniale.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

 

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza le peculiarità della gestione del personale nelle cooperative e, in particolare, gli effetti del concomitante rapporto di lavoro con il vincolo associativo. 19 maggio 2026

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il seminario affronta le principali specificità del settore autotrasporto, in particolare tempi di guida, gestione dell’orario di lavoro e nuovi elementi retributivi (EPA). 28 maggio 2026

Torna in alto