Infortunio: copertura della polizza privata

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con sentenza 18 maggio 2017, n. 12487, ha stabilito che, in tema di infortuni sul lavoro, l’ambito della copertura di un contratto di assicurazione privata, che faccia riferimento ai casi di responsabilità del datore di lavoro ai sensi della disciplina antinfortunistica di cui all’articolo 10, D.P.R. 1124/1965 (applicabile per il periodo antecedente l’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000), riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa e non anche il danno alla salute o biologico e il danno morale, entrambi di natura non patrimoniale, subiti dal lavoratore, salva diversa manifestazione di volontà delle parti intesa a estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai predetti danni.

 

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