Imponibile il pagamento del taxi in contanti in territorio italiano

L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 302/E del 4 dicembre 2025, ha indicato il corretto trattamento fiscale dei rimborsi spese erogati ai dipendenti, per l’utilizzo del taxi in Italia, il cui pagamento avviene in contanti.

In base all’art. 51, comma 5, TUIR, le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito.

Inoltre, l’effettuazione dei pagamenti con strumenti tracciabili è condizione necessaria affinché i rimborsi di spese sostenute nel territorio dello Stato non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente.

Poiché l’istante è un Ministero, l’Agenzia ricorda che le Amministrazioni pubbliche devono applicare una ritenuta d’acconto sul reddito da lavoro dipendente al momento del pagamento, che dev’essere calcolata in base all’aliquota fiscale corrispondente al reddito del dipendente, ex art. 29, comma 1, D.P.R. n. 600/1973.

Nel caso di specie, poiché l’uso del taxi per una trasferta è avvenuto nel territorio nazionale, con pagamento in contante, il rimborso della spesa concorrerà a formare il reddito da lavoro dipendente, e sarà soggetto a imposizione fiscale, applicando l’aliquota IRPEF marginale, ossia quella più elevata che si applica al reddito del dipendente.

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