Giusta causa: integra una clausola generale la cui disapplicazione è deducibile come violazione di legge

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 28 giugno 2022, n. 20682, ha ritenuto che la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale o norma elastica, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di incongruenze.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato a un dipendente, addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita, che si era rifiutato, con modi scortesi, di aiutare un cliente; secondo i giudici del merito, la mancata osservanza dei doveri di ufficio e dell’uso di modi cortesi col pubblico non consentiva l’adozione del licenziamento ai sensi della contrattazione collettiva di settore, bensì la sanzione conservativa della multa, essendo ipotizzabile solo un’esecuzione negligente, da parte del lavoratore, del lavoro affidatogli.

 

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