Fondo credito: durata massima assegno straordinario fino a 7 anni per l’anno 2022

L’Inps, con messaggio n. 3401 del 16 settembre 2022, ha ricordato che l’articolo 3, comma 5-undecies, D.L. 228/2021, per l’anno 2022 ha esteso da 5 a 7 anni la durata massima dell’assegno straordinario per maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico per il personale dipendente delle aziende di credito coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale.

L’Istituto comunica che, ai fini dell’adeguamento alla novella normativa apportata dal citato D.L. 228/2021, con D.I. 22 giugno 2022, pubblicato nella G.U. n. 182/2022, è stato modificato il Regolamento del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, nella parte relativa alla durata massima dell’assegno straordinario. Pertanto, ai sensi del citato D.I., per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nell’anno 2022 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a 84 mesi (7 anni). Le procedure di liquidazione e ricostituzione degli assegni straordinari interessati (categoria 127) sono state coerentemente aggiornate.

 

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