Fondi pensioni integrativi: non si applica il divieto di cumulo fra rivalutazione e interessi

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con sentenza 20 marzo 2018, n. 6928, ha stabilito che il trattamento pensionistico erogato dai Fondi pensioni integrativi ha natura previdenziale, fin da quando tali Fondi sono stati istituiti, ma ad esso non è applicabile il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria e interessi previsto dall’articolo 16, comma 6, L 412/1991, in quanto non è corrisposto da Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ma da datori di lavoro privati. All’affermata natura previdenziale del corrispondente credito consegue, da un lato, che ai relativi accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria e, d’altra parte, che nell’ammissione allo stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro tale credito non è assistito da privilegio.

 

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