Fondi di solidarietà: modalità di presentazione della domanda di assegno emergenziale

L’Inps, con circolare n.203 del 18 dicembre, ha indicato le modalità per la presentazione telematica delle domande di accesso all’assegno emergenziale per i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art.26 ss., D.Lgs. n.148/15.

I Fondi di solidarietà bilaterali, istituiti per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cig, offrono una tutela in costanza di rapporto di lavoro nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in tema di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

La procedura di presentazione della domanda, unica per tutti i Fondi di solidarietà che hanno previsto l’erogazione dell’assegno emergenziale, è al momento attiva per i Fondi di solidarietà che sono già pienamente operativi, ovvero per il Fondo di solidarietà del credito ordinario e per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo.

La domanda è disponibile nel portale www.inps.it nei Servizi online per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce Servizi per aziende e consulenti”, opzione “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”, accessibili tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall’Istituto.

L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l’intervento, allegando l’accordo sindacale, l’elenco e i dati analitici dei lavoratori secondo il prospetto di cui all’allegato 1, che costituiranno parte integrante della domanda. Completata l’acquisizione della domanda e confermato l’invio, la domanda verrà protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.

L’Istituto precisa che dal giorno della pubblicazione della circolare in oggetto si considerano superate le istruzioni emanate in precedenza.

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