Fatto materiale lecito riconducibile a insussistenza del fatto contestato

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 maggio 2017, n. 13799, ha ritenuto, in tema di licenziamento per giusta causa, che l’assenza di illiceità di un fatto materiale, pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato laddove non può ritenersi relegato nell’ambito del giudizio di proporzionalità qualunque fatto (accertato) teoricamente censurabile, ma in concreto privo del requisito di antigiuridicità, non potendo ammettersi che per tale via possa essere sempre soggetto alla sola tutela indennitaria un licenziamento basato su fatti (pur sussistenti, ma) di rilievo disciplinare nullo o sostanzialmente inapprezzabile.

 

Per maggiori approfondimenti si veda il blog di oggi: Il fatto irrilevante disciplinarmente è insussistente

 

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