Fallimento e scioglimento del rapporto senza preavviso: spetta l’indennità sostitutiva

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con decreto 29 settembre 2022, n. 28043, ha stabilito che, in caso di fallimento del datore di lavoro, nell’ipotesi in cui il curatore fallimentare opti per lo scioglimento del rapporto, in presenza di un giustificato motivo oggettivo, quale la cessazione dell’attività d’impresa, in assenza di un periodo di preavviso nel quale il lavoratore abbia potuto prestare la propria attività, egli matura, così come stabilito dall’articolo 2118, comma 2, cod. civ., il diritto alla relativa indennità sostitutiva.

 

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