Esonero contributi imprese agricole e dell’allevamento: comunicazioni esito controlli

L’INPS, con messaggio n. 72 del 7 gennaio 2026, ha comunicato che, a seguito della definizione dei controlli ex post finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti la concessione dell’esonero contributivo ex art. 222, comma 2, D.L. n. 34/2020, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2020, per i datori di lavoro delle imprese agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, sono in fase di notificazione i provvedimenti di annullamento per i casi con esito negativo.

Le motivazioni del rigetto sono indicate sui provvedimenti di annullamento e nelle “note di elaborazione” in calce al modulo di domanda di esonero, presentata tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, dove sono indicati gli eventuali importi da pagare con le relative codeline.

L’eventuale debito presente nell’estratto conto aziendale può essere regolarizzato presentando una “Richiesta calcolo somme aggiuntive” tramite la funzione “Comunicazione Bidirezionale” o un’istanza di “Rateazione”, accedendo alla sezione “Telematizzazione” del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”.

Se il pagamento dei contributi dovuti è effettuato per intero entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento o a rate, presentando l’istanza di “Rateazione” entro il medesimo termine, la sanzione civile prevista si riduce del 50%; in caso di pagamento in forma rateale, l’applicazione della sanzione in misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata.

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