La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 14 aprile 2023, n. 10051, ha stabilito che al di fuori dell’ipotesi specifica di distacco o comando disciplinata dal D.L. 148/1993, art. 8, comma 3 convertito, con modificazioni, nella L. 236/1993 – che si fonda su accordi sindacali e sull’esclusivo interesse dei lavoratori comandati o distaccati a non perdere il posto di lavoro – la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e l’effettivo beneficiario della prestazione – c.d. distacco o comando – è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco stesso come atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, in modo da determinare una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa e il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso.
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