Doppia contribuzione per lavoratore autonomo amministratore di società

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 26 agosto 2016, n. 17365, ha stabilito che, in materia di obblighi contributivi, il principio della prevalenza non opera per i rapporti di lavoro a carattere autonomo. Difatti per questi ultimi è prevista obbligatoriamente l’iscrizione alla Gestione previdenziale (articolo 2, comma 26, L. 335/1995), pertanto il concorso di attività di lavoro autonomo, quale quello di amministratore di società, soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione con versamenti anche alla Gestione commercianti.

 

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