Divieto di licenziamento della lavoratrice madre: deroga solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 20 maggio 2021, n. 13861, in tema di tutela della lavoratrice madre, ha ritenuto che la deroga al divieto di licenziamento di cui all’articolo 54, comma 3, lettera b), D.Lgs. 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto dell’azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale.

 

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