Distacco fittizio di lavoratori: obblighi di prevenzione e protezione

La Cassazione Civile, Sezione Quarta Penale, con sentenza 30 ottobre 2018, n. 49593, ha stabilito che, in caso di distacco fittizio di lavoratori (vale a dire avvenuto al di fuori dei casi previsti dall’articolo 30, comma 1, D.Lgs. 276/2003), non trova applicazione il disposto dell’articolo 3, comma 6, D.Lgs. 81/2008, e gli obblighi di prevenzione e protezione, di cui al D.Lgs. 81/2008, vengono a gravare sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale a norma dell’articolo 2, D.Lgs. 81/2008, sia sul distaccatario fittizio, il quale assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente del lavoratore, a norma dell’articolo 299 dello stesso decreto.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario analizza la disciplina relativa a controlli sui lavoratori e tutela del patrimonio aziendale, con focus su privacy, regole dello Statuto dei Lavoratori, sistemi informatici, policy interne e responsabilità disciplinare, alla luce delle recenti interpretazioni normative e giurisprudenziali. 20 novembre 2026

Lo special event analizza, con taglio laboratoriale, la lettera di licenziamento nei suoi aspetti sostanziali e formali, così da trasmettere le competenze necessarie per la gestione senza errori del recesso dal rapporto di lavoro. 24 novembre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 23 novembre 2026

Torna in alto