Disciplina dei rapporti NASpI, DIS-COLL e l’assegno agli operatori in servizio civile universale

L’Inps, con messaggio n. 1800 del 28 aprile 2022, ha precisato che, alla luce dell’articolo 16, D.Lgs. 40/2017, il rapporto di servizio civile universale non è assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità; inoltre, gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.

Pertanto, il beneficiario delle prestazioni NASpI o DIS-COLL che, durante il periodo indennizzabile, svolga il servizio civile universale, non è tenuto a effettuare all’Inps alcuna comunicazione in ordine allo svolgimento del servizio civile e all’importo del relativo compenso annuo che gli verrà riconosciuto.

Con riferimento alle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che – in attuazione della precedente disciplina di cui alla circolare n. 142/2015 e al D.Lgs. 77/2002, ora abrogato – sono state oggetto di riduzione in presenza di contestuale svolgimento del servizio civile, l’Istituto precisa che le stesse possono essere, su istanza di parte, oggetto di riliquidazione da parte delle Strutture territorialmente competenti.

 

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