Disbrigo di attività privata nell’assenza per infortunio: no al licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con pronuncia del 6 novembre 2015, n.22726, ha deciso che è illegittimo il licenziamento del dipendente che, durante l’assenza per un infortunio in itinere, si allontana da casa per svolgere attività di natura privata (non lavorativa).

Le incombenze personali non ritardano la guarigione e non si possono equiparare, quanto all’impegno richiesto, alle normali prestazioni di lavoro che prevedono vincoli e orari di maggior rilievo. A tal riguardo è stato evidenziato che l’impegno funzionale dell’organismo è senza dubbio minore allorquando il soggetto non è sottoposto agli stringenti ritmi della prestazione lavorativa, ma possa gestire l’attività fisica con maggiore elasticità, magari alternando riposi a intervalli regolari al fine di non affaticare troppo l’organo o l’apparato interessato.

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