Dipendente che si assenta dopo aver inviato diffida al datore: licenziamento legittimo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 gennaio 2018, n. 836, ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore adibito a mansioni inferiori che si assenta dal servizio subito dopo aver inviato una diffida al datore. Difatti, il rifiuto integrale allo svolgimento della prestazione lavorativa può essere giustificato unicamente in caso in cui l’inadempimento dell’imprenditore è totale. Se, invece, l’imprenditore assolva a tutti gli altri propri obblighi (pagamento della retribuzione, copertura previdenziale e assicurativa, assicurazione del posto di lavoro) non può trovare applicazione l’eccezione di inadempimento di cui all’articolo 1460 cod. civ..

 

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