Dimissioni del lavoratore padre e obbligo di preavviso

L’INL, con nota n. 896 del 26 ottobre 2020, ha precisato che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità, che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso. L’INL evidenzia, inoltre, che, in coerenza con quanto precisato con nota n. 749/2020 in tema di convalida delle dimissioni del lavoratore padre, anche ai fini dell’esonero dal preavviso, ha rilevanza la circostanza che il datore di lavoro sia a conoscenza della situazione familiare del lavoratore. Della stessa il datore di lavoro potrà, quindi, essere informato anche all’atto della presentazione delle dimissioni, allorquando il lavoratore ne darà notizia per motivare il mancato rispetto del periodo di preavviso.

 

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