Deduzioni e detrazioni per non residenti: modalità operative

Il Ministero dell’Economia, con decreto 21 settembre 2015, pubblicato sulla G.U. 5 ottobre 2015, n.231, ha emanato le disposizioni di attuazione del co.3-bis, art.24 Tuir, introdotto dall’art.7, co.1, L. n.161/14 (Legge Europea 2013 bis). 
I soggetti residenti  in  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo  sullo  Spazio  economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni  determinano l’imposta dovuta sul reddito prodotto in Italia sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 Tuir, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75% del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato  di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo.

Ai fini del riconoscimento da parte dei sostituti d’imposta degli oneri deducibili e delle detrazioni, i soggetti non residenti, titolari di redditi di lavoro dipendente o di  redditi  assimilati  a quelli di lavoro dipendente, attestano le relative condizioni mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art.47, d.P.R. n.445/00.

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