Deducibilità spese mediche e di assistenza per invalidi e disabili

L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 79/E del 23 settembre 2016, ha offerto chiarimenti in ordine alla deducibilità, disciplinata dall’articolo 10, comma 1, lettera b), Tuir, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3, L. 104/1992.

In particolare, viene precisato che, ai fini della deducibilità:

  • per i portatori di handicap, ad attestare il requisito soggettivo è sufficiente la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della L. 104/1992;
  • per gli invalidi civili è necessario, ai fini della deducibilità, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione.

 

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