L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 25/E del 10 aprile 2025, ha chiarito che per un lavoratore di prima occupazione dal 2019, l’ulteriore plafond di deducibilità dei contributi di previdenza complementare stabilito dall’articolo 8, comma 6, D.Lgs. 252/2005, va calcolato considerando il quinquennio di contribuzione decorrente dall’anno 2019, anno di prima occupazione in cui risulta iscritto a una forma di previdenza complementare, non rilevando che l’iscrizione alla previdenza complementare sia precedente.
Deducibilità dei contributi di previdenza complementare per il lavoratore di prima occupazione
di Redazione
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