La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 4 aprile 2016, n.6442, ha statuito che non può essere applicata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione al dipendente prima adibito a mansioni di impiegato e poi dequalificato, che rifiuta di eseguire la prestazione onerosa sul piano fisico: infatti le nuove mansioni comporterebbero soltanto la movimentazione di carichi e sarebbero, pertanto, dequalificanti. Alla luce di ciò, la sanzione della sospensione è apparsa sproporzionata rispetto agli addebiti mossi.
Declassamento e rifiuto prestazione fisicamente onerosa: sanzione illegittima
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