Danno biologico: l’INAIL rende noto l’aumento degli indennizzi per infortuni

L’INAIL, con comunicato stampa del 5 giugno 2019, ha reso noto che la Corte dei Conti ha registrato il decreto n. 45 del 23 aprile 2019 con cui il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, visto il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato su proposta dell’Inail la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.

Gli importi dei nuovi indennizzi, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, assorbono le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico – intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57% – e la rivalutazione annuale automatica applicata a partire dal primo luglio 2016, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Si ricorda che l’importo è erogato in un’unica soluzione e non è soggetto a tassazione Irpef. Quando la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, la prestazione economica è erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale. Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.

 

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