COVID: esonero contributivo imprese agrituristiche, florovivaistiche, vitivinicole

L’Inps, con messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020, ha precisato che la sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, disposta dal D.I. 15 settembre 2020 per i datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, comporta che, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici ATECO già provvisoriamente indicati nel citato messaggio n. 3341/2020 e confermati nell’elenco di cui all’allegato 1 al D.I., che è anche riportato nell’allegato 1 al messaggio in commento. Le aziende beneficiarie della sospensione contributiva sono, inoltre, escluse dalla corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero.

L’Istituto precisa che, successivamente al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero, ai fini della regolarità del periodo interessato dalla sospensione o ai fini dell’esclusione dell’esposizione debitoria dalla rateazione, il contribuente dovrà procedere all’immediata presentazione dell’istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice ATECO.

 

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