Controversie previdenziali e periodo di prescrizione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 6 marzo 2025, n. 5959, ha ritenuto che, in materia previdenziale, la prescrizione quinquennale prevista dall’articolo 2948, n. 4, cod. civ. – così come dall’articolo 129, R. D. L. 1827/1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che dev’essere posto a disposizione dell’assicurato, sicché, ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale di cui all’articolo 2946, cod. civ..

 

Controversie previdenziali – Trattamento pensionistico – Riliquidazione degli importi – Prescrizione decennale – Liquidità ed esigibilità del credito

 

 

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