Gestione separata: riattivati i rimborsi per i contributi eccedenti il massimale

L’INPS, con messaggio n. 3575 del 4 novembre 2026, ha comunicato la riattivazione delle procedure informative e amministrative relative ai rimborsi dei contributi versati in eccedenza rispetto al massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto per la Gestione separata dall’art. 2, comma 18, Legge n. 335/1995. L’intervento si inserisce nel processo di reingegnerizzazione dei flussi di lavoro dell’Istituto e fa seguito al messaggio n. 3247/2026, con il quale era stata resa disponibile la nuova procedura telematica “Domanda Rimborso Unico”, destinata alla gestione delle richieste relative alle somme indebitamente versate nelle diverse gestioni previdenziali.

A seguito del completamento delle attività tecniche, sono state riattivate, attraverso il canale MyINPS, le comunicazioni indirizzate ai lavoratori parasubordinati che hanno raggiunto, nell’anno in corso, il massimale della base contributiva e pensionabile. L’individuazione dei soggetti interessati avviene sulla base dei dati relativi all’imponibile previdenziale esposto nei flussi UniEmens. Il controllo viene effettuato mensilmente a livello centrale, così da consentire all’Istituto di informare tempestivamente il lavoratore del superamento dell’importo sul quale il committente è tenuto a versare la contribuzione, secondo quanto previsto dal D.I. n. 281/1996.

Dal mese di novembre 2026 l’INPS invia, inoltre, ai lavoratori parasubordinati e ai committenti le comunicazioni relative agli importi dei contributi versati in eccedenza rispetto al massimale annuo e risultanti disponibili per gli anni 2024 e 2025. In questa prima fase sono temporaneamente esclusi i lavoratori sportivi dilettantistici iscritti alla Gestione separata, ai sensi dell’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995.

Le comunicazioni non considerano le eventuali domande di rimborso già presentate per le quali la struttura territoriale competente non abbia ancora completato l’istruttoria e disposto la liquidazione. Pertanto, se il lavoratore o il committente ha già trasmesso l’istanza, non deve presentare una nuova domanda, ma deve attendere la conclusione della lavorazione da parte della sede INPS competente.

Il procedimento amministrativo si articola in 3 fasi:

  1. il lavoratore parasubordinato riceve la comunicazione del raggiungimento del massimale;
  2. successivamente, dopo le verifiche centrali e il controllo di merito dei dati contenuti nei flussi UniEmens, l’Istituto comunica gli importi disponibili per l’eventuale rimborso, distintamente per il lavoratore e per il committente;
  3. gli interessati devono presentare la domanda attraverso la procedura telematica di rimborso unico.

La liquidazione riguarda la quota di contribuzione a carico del lavoratore, pari a 1/3 del contributo complessivamente versato, e quella a carico del committente o dei committenti, pari ai restanti 2/3. L’invio della comunicazione, quindi, non determina automaticamente il rimborso: è necessario che il soggetto interessato presenti l’apposita istanza telematica.

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