Controllo a distanza: indicazioni operative in caso di modifica degli assetti aziendali

L’INL, con lettera circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti ai propri uffici territoriali circa la corretta applicazione dell’articolo 4, L. 300/1970, nelle ipotesi in cui, per modifica degli assetti proprietari (fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o di ramo d’azienda), si verifichi un cambio di titolarità dell’impresa che ha installato “impianti audiovisivi” o “altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”. Viene, in particolare, posta la questione se, in tali fattispecie, si renda necessario rinnovare le procedure di accordo in sede sindacale o autorizzative, o sia invece sufficiente che la sopravvenuta modifica della proprietà venga resa formalmente nota alle competenti sedi dell’Ispettorato. L’INL precisa che la soluzione va ricercata negli aspetti sostanziali concernenti la possibile modifica delle condizioni e dei presupposti di fatto che avevano consentito l’installazione degli impianti: il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti in parola non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’articolo 4, L. 300/1970, e non siano intervenuti mutamenti dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) e delle modalità di funzionamento.

Qualora, invece, non ricorra la condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex articolo 4, L. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.

 

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