Contratto di somministrazione: liceità subordinata alle ragioni indicate nel contratto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 28 settembre 2018, n. 23619, ha stabilito che in materia di somministrazione di lavoro la normativa prevede come “condizione di liceità” la circostanza per cui il contratto di somministrazione sia stipulato solo in presenza di ragioni rientranti in specifiche categorie e impone di indicarle per iscritto nel contratto, a pena di nullità: ne consegue che tali ragioni devono essere indicate per iscritto nel contratto e devono essere indicate, in quella sede, con un grado di specificazione tale da consentire di verificare se rientrino nella tipologia di ragioni cui è legata la legittimità del contratto e da rendere possibile la verifica della loro effettività esplicitando il collegamento tra la previsione astratta e la situazione concreta.

 

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